È costituita, a Binasco (MI), la libera Associazione socio-politico- culturale-ricreativa denominata “Binasco Sei Tu” (d’ora in poi chiamata anche solo Associazione): un laboratorio politico, di impegno civico, di promozione culturale e ricreativa, di sostegno ad una formazione elettorale locale.
Essa nasce con l’omonima lista civica che ha partecipato alle elezioni amministrative comunali di maggio 2012.
È un’associazione senza scopo di lucro con durata illimitata nel tempo, con sede a Binasco (MI) in piazza XXV Aprile numero civico 10; essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia. L’eventuale futuro cambio della sede legale, all’interno dello stesso comune, non costituirà modifica statutaria, pur rimanendo l’obbligo di darne comunicazione agli enti cui la legge richieda di farlo.
L’associazione adotta come proprio il logo ufficiale della suddetta Lista Civica. Il Simbolo, che rappresenta l’associazione e deve essere utilizzato in ogni atto ufficiale, è il seguente:
cornice circolare di colore blu che racchiude un cerchio all’interno del quale, su pieno campo giallo, sono inserite quattro figure stilizzate di colore blu, rappresentanti una famiglia, composta da un uomo, una donna, un bambino e una bambina, tutti per mano. Nella parte bassa del cerchio interno giallo è inserita, in colore blu, la scritta BINASCO SEI TU.
Il suo sito web di riferimento è www.binascoseitu.it e la pagina FB binasco sei tu.
VALORI E FINALITÀ
Articolo 1
L’Associazione “Binasco Sei Tu” si ispira ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà e pace; nasce per dare spazio ai cittadini, alle loro competenze, progetti ed idee, ed ha come fine la tutela, la difesa e la promozione dei diritti sulla base dei principi che ne definiscono l’etica e i presupposti della sua costituzione.
L’Associazione ha come finalità di favorire e consolidare la formazione e la crescita di una cittadinanza attiva e responsabile per la realizzazione e la cura del bene comune attraverso la solidarietà e la sussidiarietà.
In particolare l’agire dell’associazione sarà condizionato da:
- Il rispetto della dignità della persona, soggetto libero e responsabile (senza alcuna distinzione di età, di razza, di religione e di sesso) e, dunque, della sua libertà, della sua salute fisica e psichica, della sua formazione e crescita culturale, del diritto al lavoro e alla sicurezza.
- Il rispetto dell’ambiente e del territorio, del patrimonio agricolo, storico e artistico, dell’equilibrio tra genere umano e natura e, dunque, anche
- il rispetto delle prossime generazioni.
- Il rispetto per la cosa pubblica, per avviare, con serenità e trasparenza, la ricostruzione civile di un sano rapporto tra cittadini e istituzioni.
- Il rispetto della dimensione religiosa quale componente essenziale dell’essere umano.
- Il rispetto della volontà popolare, ricercata attivando meccanismi di partecipazione.
- La ricerca senza pregiudizi dell’ascolto, del dialogo e della condivisione di obiettivi e decisioni.
L’Associazione promuove i seguenti strumenti:
- Laboratorio politico: luogo di studio e dibattito di temi di politica locale, nazionale e internazionale; approfondimento di argomenti riguardanti la società, la collettività e l’individuo; al fine di arrivare ad un pensiero politico condiviso.
- Impegno civico di indirizzo politico: un lavoro volontaristico a favore della riscoperta del senso di appartenenza alla comunità civile, della riappropriazione dell’identità territoriale e dello sviluppo di una cittadinanza attiva.
- Sostegno ad una formazione elettorale: preparazione di un gruppo capace e coeso pronto ad affrontare il gravoso impegno della gestione della Cosa Pubblica.
ATTIVITÀ
Articolo 2
L’Associazione, pertanto, per il raggiungimento delle sue finalità, si propone di promuovere le seguenti attività:
- promuovere incontri, dibattiti, conferenze, relativi ad argomenti locali;
- pubblicare documentazione su tematiche locali, e che riportino informazioni sulla vita dell’associazione;
- produrre, acquistare, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora;
- pubblicare materiale multimediale tramite il proprio sito; intervenire nei settori della cultura, della politica, dell’istruzione, del tempo libero, ecc.; promuovere attività politico-culturali e ricreative di diversa natura; promuovere la formazione di una lista civica da presentare nelle future consultazioni elettorali locali;
- l’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, che sia utile alla realizzazione dei fini sociali o comunque attinente ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente;
- su deliberazione dell’Assemblea, l’Associazione potrà aderire e/o collaborare con Associazioni ed organismi politico-culturali, sociali e ricreativi, nazionali e territoriali, con analoghe finalità.
I SOCI
Articolo 3
A “Binasco Sei Tu” possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, che siano residenti nel comune di Binasco o che abbiano un coinvolgimento con la città. L’adesione a socio può avvenire solo a seguito della presentazione di richiesta scritta (contenente le motivazioni della scelta di partecipazione) e della dichiarazione di aderire liberamente ai valori, alle finalità e all’azione dell’Associazione.
I soci possono essere persone di diverse correnti politiche, che hanno deciso di collaborare e confrontarsi insieme, andando oltre simbolo e colore, per il bene primo di Binasco.
I soci chiedono di fare parte dell’Associazione dopo aver preso visione ed accettato il presente Statuto. Sottoscrivono la propria adesione all’albo dei soci. Versano la quota associativa.
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione, possono esercitare l'elettorato attivo e l’elettorato passivo, dunque accedere alle cariche dell’Associazione o essere candidati alle elezioni amministrative.
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, il quale può insindacabilmente ammettere entro 1 (uno) mese dalla domanda il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda entro il termine indicato. In caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione la decisione dovrà essere motivata.
Articolo 4
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme dalle finalità dell'associazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, espulsione dall'Associazione.
Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto interessato sia stato sentito o abbia dedotto per scritto a propria difesa, entro dieci giorni dalla formale comunicazione della contestazione a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma equivalente. Il socio sottoposto a sanzioni può presentare ricorso al Collegio dei Garanti entro dieci giorni dalla comunicazione formale del provvedimento.
L'esclusione di un Socio può avvenire esclusivamente per gravi motivi e più precisamente qualora il Socio:
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti, oppure alle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente l'Associazione;
- svolga attività in contrasto o concorrenti con quella dell'Associazione.
Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa, decade automaticamente da socio, costituendo il mancato pagamento rinuncia tacita qualora non provveda alla regolarizzazione del versamento entro trenta giorni dall'avviso che gli verrà inviato su iniziativa del Consiglio Direttivo.
La qualifica di associato non è cedibile né trasmissibile. Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ed ha effetto con la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
Gli Associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote associative e/o degli eventuali contributi versati.
GLI ORGANI SOCIALI
Articolo 5
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Garanti.
Articolo 6
L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, con diritto di voto (uno per ciascun socio qualunque sia il valore della quota versata).
Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'adozione del bilancio preventivo e l'approvazione del rendiconto della gestione; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando sia richiesta da almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria o straordinaria è valida se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e deliberano validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide anche se non è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto, e deliberano sempre con la maggioranza dei presenti.
Nel caso si debbano votare modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'associazione, l'assemblea allo scopo convocata, è valida se è presente un numero di soci pari a 2\3 dei soci e può deliberare con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
La convocazione è effettuata con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea e mediante avviso pubblicato sul sito “www.binascoseitu.it, E-mail e/o SMS, facebook.
È consentito il voto per delega: ogni socio non può averne più di una.
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Garanti;
- adotta il bilancio preventivo;
- approva il rendiconto della gestione;
- approva i regolamenti interni;
- approva la sua lista dei candidati alle future elezioni amministrative.
L'assemblea straordinaria delibera anche sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Articolo 7
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un numero massimo di 9 membri, eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea fra i propri componenti. In caso di parità nelle elezioni del Consiglio Direttivo si procede a nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, fino a completamento dell’intero organico.
Vi fanno parte integrante Segretario, Presidente e Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2/3 dei membri.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni; possono ricoprire la carica per un massimo di tre mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Elegge tra i propri componenti un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Esso è convocato:
- dal Presidente;
- su iniziativa di almeno 2/3 dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- dare esecuzione ed operatività agli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci; approvare le scelte strategiche, i programmi e gli orientamenti da adottare negli organi istituzionali;
- ammettere nuovi soci, accogliere le domande di recesso, assumere gli eventuali provvedimenti disciplinari di cui all'art. 4.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale.
Il Consiglio Direttivo decade:
Il Consiglio Direttivo decade:
- per fine mandato;
- per sfiducia di un’Assemblea straordinaria, regolarmente convocata entro trenta giorni in seguito a richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto;
- quando, per dimissioni, decadenza o per qualsiasi altro motivo, viene a mancare contemporaneamente la metà più uno dei membri eletti.
Qualora un membro del Consiglio si dimetta o decada sarà effettuata la surroga, il subentro del primo dei non eletti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti tra più candidati, subentrerà il socio più giovane.
Articolo 8
Il Presidente dell'associazione dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. È eletto dal Consiglio Direttivo e può ricoprire la carica per un massimo di tre mandati consecutivi.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Può conferire ai soci delega per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, e ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, adempie in generale alle mansioni di segreteria e contabilità.
Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, può nominare un amministratore che sostituisce il Segretario nelle mansioni di contabilità e di tesoreria.
Articolo 9
Il Collegio dei Garanti è l’organo autonomo di garanzia statutaria e di tutela della onorabilità dell’Associazione che, dunque, prende in esame gli atti, i comportamenti e le dichiarazioni degli iscritti che ledano il buon nome e il prestigio dell’Associazione, o interviene contro la violazione, da parte dei soci o degli Organi previsti, dello Statuto e dei Regolamenti.
Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e da 1 supplente, eletti dall’Assemblea, e scelti tra soci che non ricoprano già altri incarichi nell’Associazione o nell’istituzione locale; al suo interno elegge un Presidente e un Segretario verbalizzante. I Garanti svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni.
Il Collegio dei Garanti può procedere d’ufficio o su segnalazione scritta (presentata personalmente o per raccomandata, sottoscritta, datata, circostanziata e motivata) di uno o più soci nei confronti di un altro o più soci o nei confronti di un Organo; il termine per produrre le controdeduzioni scritte a difesa è di dieci giorni a partire dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto notifica da parte del Collegio.
Un socio può anche chiedere di essere ascoltato e, dell’incontro, verrà redatto un verbale, o può comunicare, per iscritto, entro i termini indicati, la presa d’atto del tacito accoglimento del ricorso.
Un socio può ricusare uno o più componenti per comprovati gravi motivi.
La proposta di un ricorso o di una denuncia, o l’avvio del procedimento d’ufficio, per violazione dello Statuto o di un Regolamento, non sospendono l’esecutività di un atto impugnato, salva diversa decisione dello stesso Collegio che deve immediatamente comunicarla all’interessato.
Sentito l’interessato, o acquisite le controdeduzioni scritte, e vagliate accuratamente le posizioni, decide la linea da seguire. In caso di esclusione di ogni addebito, il Collegio archivia il caso e, se necessario, propone al Consiglio Direttivo i modi e le forme di tutela dell’onorabilità dell’interessato e dell’Associazione; in caso contrario, propone al Direttivo i provvedimenti cautelativi immediati da adottare; le decisioni del Collegio diventano definitive ed esecutive solo quando sono assunte, entro otto giorni, con deliberazione del Direttivo.
Nel caso di grave violazione dello Statuto o dei Regolamenti da parte di Organi dell’Associazione, lo stesso Collegio procede o alla loro sospensione per il periodo massimo di un mese o al loro scioglimento o alla decadenza; in questi ultimi due casi il Collegio dei Garanti nomina un commissario straordinario il quale convoca, entro venti giorni, l’Assemblea per procedere all’elezione del Direttivo, se di esso trattasi, o convoca il Direttivo che, previa surroga del/i decaduto/i, eleggerà il nuovo Presidente se di esso si tratta.
RAPPRESENTANTI ELETTI O NOMINATI A CARICHE ISTITUZIONALI
Articolo 10
I Soci di “Binasco sei tu”, devono sottoscrivere il Programma Elettorale dell’Associazione per essere inseriti in lista; se eletti alla carica di Consigliere Comunale o nominati a cariche istituzionali si impegnano a collaborare lealmente con gli organismi interni dell’Associazione al fine di dare attuazione in sede amministrativa al Programma Elettorale e agli indirizzi dell’Assemblea.
Tali Soci hanno l’obbligo di rendere conto della propria attività politica a tutti gli iscritti anche attraverso forme di pubblicazione periodica. L’Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo insieme ai soci eletti o nominati a cariche istituzionali, definisce le scelte strategiche e gli orientamenti che i suoi rappresentanti sono tenuti ad attuare negli organi istituzionali dei quali fanno parte.
Un socio inadempiente potrà essere espulso dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Garanti, scritta e motivata. In tal caso non potrà operare ulteriormente per nome e per conto dell’Associazione e non potrà ripresentarsi come candidato nelle liste di “Binasco sei tu” alle successive elezioni.
Tutti i soci candidati alle elezioni si impegnano, se eletti, a far parte del gruppo “Binasco sei tu”.
I soci che siano stati eletti ovvero ricoprano cariche istituzionali non possono contemporaneamente ricoprire cariche all’interno dell’Associazione, ma parteciperanno di diritto alle riunioni del direttivo, senza diritto di voto.
RISORSE ECONOMICHE E ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 11
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi, donazioni e lasciti;
- proventi da sottoscrizioni ed eventi;
- contributi da Enti Pubblici e Privati;
- attività marginali di carattere commerciale;
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 12
L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione) e il bilancio preventivo che devono essere accompagnati dalla relazione di missione e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e pubblicati nel sito internet dell'Associazione, entro i 15 giorni precedenti le sedute indette rispettivamente per la loro adozione ed approvazione, in modo da poter essere consultato da ogni associato.
Il residuo attivo di bilancio verrà utilizzato unicamente per le iniziative rientranti nello scopo delle attività dell’Associazione, nonché per il miglioramento ed il potenziamento della stessa.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 13
La presente Associazione, potrà essere sciolta in qualsiasi momento nei modi e mezzi previsti dal presente Statuto e dalla Legge.
Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto, secondo le norme di legge, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto o per fini di pubblica utilità.
Il provvedimento di scioglimento può essere assunto solo da un’Assemblea Straordinaria secondo le modalità indicate al comma a) dell’art. 6.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Articolo 14
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.
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